Numero 2/2021PIERO ANTONIO BONNET Note sull’avocazione nel processo penale vaticano
Numero 2/2021FILIPPO VARI L’esposizione del Crocifisso nelle scuole davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione
RIASSUNTO
La riforma del volontariato e delle attività sociali e assistenziali ha raggiunto il suo apice con il decreto legislativo n. 117/2017 introduttivo del Codice del Terzo Settore ed ha interessato direttamente gli enti ecclesiastici. Lo spirito di aggiornamento e razionalizzazione del regime generale ha però prodotto disorientamento sulla disciplina degli enti religiosi e, prima ancora, sulla loro identità. Anche le confusioni concettuali e di metodo che emergono dalla scrittura del CTS, in particolare misura agli articoli 4, 5 e 6, fanno ritenere che sia mancata una necessaria sedimentazione temporale nella riflessione normativa.
Questo si evince dall’analisi della categoria soggettiva degli enti giuridici ecclesiastici e dall'attività di interesse generale da questi svolta, 'depurata' dal fattore finalistico ed identificante della caritas. Su tali basi vengono offerti alcuni spunti interpretativi de iure condendo attorno all’attuale validità della formula concordataria nota come 'ente ecclesiastico'.
PAROLE CHIAVE
Terzo settore, enti ecclesiastici/enti religiosi, assistenza e beneficenza, fini di religione o culto, soggettività, attività di interesse generale