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5 agosto 2024
Una recente sentenza belga presenta numerosi aspetti interessanti e meritevoli d’approfondimento relativamente all’ingerenza dello Stato negli affari interni della Chiesa, nonché al tema del divieto di discriminazioni.
Il precedente Arcivescovo di Malines-Bruxelles, il Card. De Kesel, ed il suo successore, l’attuale Arcivescovo Mons. Terlinden, sono stati condannati entrambi al pagamento di 1500 euro ciascuno come risarcimento del danno, più le spese processuali, per non aver ammesso una donna al corso di formazione propedeutico all’ordinazione diaconale[1].
La ricorrente aveva chiesto al tribunale di sanzionare il rifiuto, d’entrambi gli Arcivescovi di Bruxelles cui s’era rivolta, d’ammetterla al corso di formazione per diaconi organizzato dalla curia brussellese, per il solo fatto d’essere una donna.
La causa petendi della ricorrente s’incentrava sulla richiesta di dichiarazione d’incostituzionalità delle disposizioni canoniche, e segnatamente dei cann. 241 e 1024 CIC-83, relativamente ai principi espressi dagli artt. 10, comma 3 (“E’ garantita l’uguaglianza tra donne e uomini”), ed 11 (“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazioni”) della Costituzione belga[2], sottolineando altresì come l’uguaglianza di genere sia tutelata anche da vari strumenti internazionali cui il Belgio ha aderito, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 14) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.
I due Arcivescovi hanno riconosciuto di non aver ammesso la ricorrente al corso di formazione in quanto donna, ma si sono trincerati dietro la Costituzione belga, ex art. 19[3] e soprattutto ex art. 21, secondo il quale lo Stato non ha il diritto d’intervenire nelle nomine dei ministri di culto[4].
Questa disposizione è fenotipo d’un principio generale che obbliga lo Stato a rispettare l’autonomia e la capacità d’autogestione ed auto-organizzazione delle comunità religiose e filosofiche, in virtù del quale i tribunali statali non possono prendere una decisione che influisca sull’organizzazione e sul funzionamento interno di una comunità religiosa.
Il Tribunale di Anversa, tuttavia, ha richiamato i precedenti della Corte costituzionale belga, come la sentenza del 27 aprile 2017 (n. 45/2017)[5], ove è stato sancito che un’interferenza dello Stato nell’autonomia delle comunità religiose possa anche essere costituzionalmente lecita, a condizione che “la misura sia oggetto di una regolamentazione sufficientemente accessibile e precisa, persegua uno scopo legittimo e sia necessaria in una società democratica, il che implica che l’interferenza deve rispondere a ‘un’esigenza sociale impellente’ e che deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra lo scopo legittimo perseguito, da un lato, e la restrizione di tali libertà, dall’altro”.
La Corte costituzionale ha altresì affermato che: “La portata del principio di separazione tra Chiesa e Stato è, inoltre, intrinsecamente suscettibile di cambiamenti e sviluppi”, e parimenti che “il rispetto dell’autonomia delle comunità religiose può variare a seconda delle circostanze e dell’epoca, così come alla luce delle caratteristiche particolari della materia a cui si applica”.
Garantire l’uguaglianza di genere, anche attraverso l’articolo 10, paragrafo 3, della Costituzione, risponde, quindi, ad una precisa esigenza giuridica.
Del resto, prosegue il Tribunale d’Anversa, la richiesta della ricorrente riguardava solo l’ammissione al programma di formazione dei diaconi, cosa che non implica automaticamente la successiva ordinazione diaconale[6], né la partecipazione a tale formazione richiede una previa ordinazione sacramentale.
Poiché la ricorrente non ha chiesto d’essere nominata ad un ufficio ecclesiastico, né di venir ammessa ad un programma formativo che l’avrebbe condotta automaticamente ad un tale ufficio[7], il petitum non rientra in nessun modo nell’ambito delle nomine dei ministri di culto, che spetta solo all’autorità ecclesiastica competente, ex art. 21 Cost.
È altresì parimenti vero che la ricorrente non avesse alcun diritto d’essere ammessa al programma di formazione per diaconi, ed infatti se ne fosse stata esclusa sulla base d’una pregressa formazione accademica ritenuta insufficiente ad insindacabile giudizio della Curia, nulla quaestio.
Ella è però stata esclusa senza che – per esplicita ammissione di controparte – venissero nemmeno valutati i suoi titoli universitarî, ma per il solo fatto, a prescindere da ogni altro fattore, ch’ella fosse una donna.
E ciò costituisce una violazione dell’art 1382 del vecchio Codice civile belga, vigente al momento della presentazione della causa: la ricorrente, infatti, ha subito un danno morale, subendo una discriminazione costituzionalmente vietata da cui è derivata una perdita di chance.
La richiesta d’ammissione al corso di formazione per diaconi, peraltro, essendo chiaro ab initio che non avrebbe potuto giungere all’ordinazione diaconale della richiedente, poteva solo rispondere al desiderio di quest’ultima – da molti anni attiva in parrocchia – d’approfondire la propria formazione, così – seppur in modo inconsueto - adempiendo all’obbligo ed esercitando il diritto che il can. 229 §1 CIC riconosce a tutti i fedeli laici[8], e con particolare attenzione alle donne[9], come stabilito già a partire all’indomani del Concilio[10], successivamente confermato[11], e da ultimo più volte ribadito da Papa Francesco fin dall’inizio del suo Pontificato[12].
Stefano Testa Bappenheim
[1] Sentenza 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024; Tribunale civile di primo grado di Anversa, sezione di Mechelen.
[2] V. https://www.senate.be/doc/const_fr.html, art. 10: “...L’égalité des femmes et des hommes est garantie”, art. 11: “La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination....”
[3] “La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.”
[4] “L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. [...]”
[5] https://www.const-court.be/public/f/2017/2017-045f.pdf
[6] V. Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1578, v. https://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm; su questo punto, cfr. A.C. JEMOLO, Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento?, in Rivista di diritto pubblico, VII, 1915, 2ª, pp. 133 ss.; E. BAURA, Il ministero ordinato. Profili canonici, in AA.VV., Il sacramento dell’ordine, Milano, 2011, pp. 35 ss.; P. VALDRINI, Les ministres sacrés ou les clercs, in Année Canonique, 1987, pp. 321 ss.
[7] Cosa al momento impossibile, ex can. 1024 CIC.
[8] V. can. 229 — §1; cfr. J.I. ARRIETA, Formation et spiritualité des laïcs, in Année canonique, 1985, pp. 167 ss.; M. D’ARIENZO,Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici, in Diritto e religioni, 2010, 2, pp. 41 ss.
[9] O. FUMAGALLI CARULLI, L’identità della donna, in AA.VV., Diritto, persona e vita sociale, II, Milano, 1984, pp. 506 ss.
[10] Con l’apertura delle Facoltà teologiche ai laici, uomini e donne, prevista expressis verbis dalle Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam, della S. Congregatio Pro Institutione Catholica, del 20 maggio 1968, che riformavano secondo i dettami conciliari la Cost. Ap. “Deus scientiarum Dominus” di Pio XI (https://www.vatican.va/content/pius-xi/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xi_apc_19310524_deus-scientiarum-dominus.html), su cui v. A. BEA, SJ, La Costituzione Apostolica “DEUS SCIENTIARUM DOMINUS„ Origine e Spirito, in Gregorianum, 1941, pp. 445 ss.
[11] V. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. “Christifideles laici”, del 30 dicembre 1988, n. 51, in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html; BENEDETTO XVI, Es. Ap. “Verbum Domini”, del 30 settembre 2010, n. 85, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
[12] FRANCESCO, Es. Ap. “Evangelii Gaudium”, 24 novembre 2013, n. 103, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html; ID., Discorso ai membri della Commissione Teologica Internazionale, del 5 dicembre 2014, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141205_commissione-teologica-internazionale.html; ID., Discorso alla Plenaria del Dicastero della cultura, del 7 febbraio 2015, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/february/documents/papa-francesco_20150207_pontificio-consiglio-cultura.html.