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Il recupero dell’ICI/IMU degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non riscossa negli anni 2006-2011. La decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023, n. SA.20829
Decisione 3 marzo 2023, n. SA.20829 – Aiuto di Stato C26/2010 - NN43/2010 – Italia
Esenzioni ICI/IMU per gli enti non commerciali – esenzione ICI/IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti destinati ad attività diverse da quelle di religione o di culto - configurabilità dell’esenzione ICI prevista per il periodo d’imposta 2006-2011 quale aiuto di stato – accertamento dell’impossibilità oggettiva e assoluta di recupero dell’aiuto – omessa valutazione della sussistenza di modalità alternative di recupero dell’imposta – ingiunzione al recupero, anche parziale, dell’ICI non riscossa per gli anni 2006-2011.
Con la decisione n. SA.20829 del 3 marzo 2023 - in corso di pubblicazione nel registro di aiuti di Stato al sito web della DG Concorrenza della Commissione - la Commissione europea ha ingiunto all’Italia il recupero, anche parziale, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) non riscossa negli anni 2006-2011.
Come noto, l’art. 7, comma 2-bis del d. l. n. 203 del 2005, come successivamente modificato dall’art. 39 del d. l. n. 339 del 2006, riconosceva l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i del d. lgs. n. 504 del 1992 agli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e in particolare degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” anche quando queste attività non avessero “natura esclusivamente commerciale” (in argomento cfr. Pasquale Colella, La Chiesa in Italia ed il pagamento dell’ICI-IMU, in Diritto e Religioni, 1, 2012, pp. 27-32; Fabio Balsamo, L’esenzione dell’Ici a favore degli enti ecclesiastici tra fiscalità di vantaggio e tutela comunitaria della concorrenza, in Diritto e Religioni, 1, 2011, pp. 67-85; Fabio Fiore, Ici, Imu ed aiuti di Stato tra vecchie e nuove regole. Un’analisi sulla tassazione degli enti ecclesiastici, in Diritto e Religioni, 2, 2012, pp. 199-227; Stefania Cavaliere, Aiuti di stato ed esenzione dell’ICI sugli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici, in Diritto e Religioni, 1, 2020, pp. 57-69).
Con la decisione del 3 marzo 2023 la Commissione europea ha dato seguito a quanto stabilito dall’ottava sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 6 novembre 2018 (cause riunite da C‑622/16 P a C‑624/16 P), di parziale annullamento della precedente decisione della Commissione del 19 dicembre 2012. Nel 2012, infatti, la Commissione europea si era limitata ad accertare l’incompatibilità del regime di esenzione dall’ICI con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato senza tuttavia ingiungere anche il recupero dell’imposta non riscossa. La Commissione, su questo specifico punto, aveva così accolto le osservazioni fatte pervenire dall’Italia in ordine alla sussistenza di un’assoluta impossibilità di recupero dell’imposta derivante dalla inutilizzabilità delle preesistenti banche dati fiscali e catastali ai fini dell’individuazione degli enti non commerciali che avevano beneficiato degli aiuti.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto censurabile la decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 nella parte in cui ha accertato l’assoluta e oggettiva impossibilità di recupero omettendo una compiuta verifica della sussistenza di possibili modalità alternative di riscossione dell’imposta.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la Commissione europea ha così ingiunto all’Italia di recuperare l’imposta non riscossa suggerendo, tra le diverse possibilità, anche l’utilizzo delle dichiarazioni presentate nell'ambito della nuova imposta sugli immobili, da integrare con le autodichiarazioni che l’ente non commerciale, sin dall’entrata in vigore del regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200, ha l’onere di produrre per godere dell’esenzione dall’imposta in misura proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile destinato ad un uso misto.
La decisione della Commissione, in base all’art. 288 T.F.U.E., dovrà pertanto essere eseguita dall’Italia attraverso l’individuazione di possibili alternative forme di recupero, anche parziale, dell’imposta non riscossa per gli anni 2006-2011, ad esclusione dei casi di aiuti de minimis o di aiuti comunque concessi per lo svolgimento di attività non economiche.
Fabio Balsamo
PAROLE CHIAVE
Esenzioni ICI/IMU per gli enti non commerciali, esenzione ICI/IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti destinati ad attività diverse da quelle di religione o di culto, configurabilità dell’esenzione ICI prevista per il periodo d’imposta 2006-2011 quale aiuto di Stato, accertamento dell’impossibilità oggettiva e assoluta di recupero dell’aiuto, omessa valutazione della sussistenza di modalità alternative di recupero dell’imposta, ingiunzione al recupero, anche parziale, dell’ICI non riscossa per gli anni 2006-2011.