Numero 02/201112. DIRITTO E RELIGIONI INTERO FASCICOLO, 12, N. 2/2011
NUMERO 01/201927. DIRITTO E RELIGIONI INTERO FASCICOLO, 27, N. 1/2019
RIASSUNTO
L’Autore mette in evidenza come da sempre la Chiesa ha attribuito particolare rilevanza alla riservatezza dell’incontro tra il fedele ed il sacerdote nell’amministrazione del Sacramento della Penitenza. La tutela di quello che, nel corso del tempo, sarà definito “segreto confessionale” si intreccia con lo sviluppo storico della forma del Sacramento – ove assume particolare rilevanza la progressiva scomparsa della penitenza pubblica e l’introduzione della confessione auricolare, ormai generalizzata già alla fine del XII secolo, nella forma da noi oggi conosciuta – e lo sviluppo della disciplina canonica nella sua elaborazione in forme propriamente giuridiche, e non solamente teologiche o morali. Infatti, prima di entrare nello specifico del tema trattato in prospettiva eminentemente canonica considerando la violazione del sigillo sacramentale in quanto delitto, l’autore traccia dapprima alcune riflessioni teologiche, al fine di comprendere maggiormente le ragioni per cui la Chiesa attribuisce questa particolare importanza all’assoluta inviolabilità del sigillo confessionale. È con il Concilio Lateranense IV (1215) che un canone sancisce per la prima volta il suo obbligo morale e giuridico come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti che lo infrangono. La disciplina della Chiesa in subiecta materia è poi sempre rimasta sostanzialmente la medesima, salvo la specificazione di altre fattispecie, come l’assoluzione del complice, fin in antico, ovvero, più recentemente, la dilatazione della violazione del sigillo mediante strumenti tecnici. Nella normativa canonica riguardante il sigillo sacramentale la Chiesa, quindi, intende trasmettere da una parte la pedagogia d’amore del Padre della misericordia e, dall’altra, desidera orientare i Suoi ministri a sperimentare e vivere il dono della paternità ministeriale e spirituale, che permette loro, in ogni esperienza di questo sigillo-segreto del dialogo auricolare della confessione, di essere testimoni privilegiati della santità di questo sacramento sull’ esempio di San Giovanni Nepomuceno (1349-1393), che giunse fino al martirio di sangue per custodire la portata assoluta della valenza dell’inviolabilità del sigillo sacramentale. Pertanto, neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo. La legge del sigillo sacramentale non ammette eccezioni. Nessun confessore può esserne dispensato, anche se nel voler rivelare il contenuto di una Confessione intendesse evitare un grave e imminente male. Il sigillo sacramentale, così inteso, diventa anche garanzia delle mirabilia Dei nel cuore di ogni singolo penitente, che si consegna al cuore dei pastori, che riverberano nel qui ed ora esistenziale di ciascuno la bellezza dell’Amore misericordioso e trasfigurante del Padre, donato dal sacrificio redentore di Cristo.
PAROLE CHIAVE
Sigillo sacramentale, segreto confessionale, Sacramento della Penitenza, confessore, penitente, inviolabilità del sigillo sacramentale, violazione del segreto confessionale, peccato, delitto, scomunica latae sententiae, foro interno, foro esterno