(12 febbraio 2025)
Il 7 marzo 2021 il Popolo svizzero ed i Cantoni avevano già votato, con referendum, la proposta di legge d’iniziativa popolare che, pochi anni dopo gli analoghi interventi normativi locali del Canton Ticino e del Cantone San Gallo, estendeva a tutta la Confederazione elvetica il divieto d’indossare burqa e niqab[1].
Dall’approvazione del referendum ne sono derivati, perciò, un nuovo articolo della Costituzione federale (il 10 A, che prevede il divieto di coprirsi il viso) ed una legge federale d’attuazione, entrata in vigore il I gennaio 2025.
Alle eccezioni previste dalla legge – l’uso è consentito a bordo di aerei civili (in Svizzera o all’estero), in ambasciate e consolati, in luoghi di culto, e nei casi di usanze locali, scopi artistici o d’intrattenimento, ed anche scopi pubblicitari – possono essere aggiunte ulteriori eccezioni autorizzabili dall’autorità competente.
La legge prevede, infine, che eventuali violazioni vengano sanzionate con multe sino a 1000 franchi svizzeri[2].
Il divieto di niqab e burqa nei luoghi pubblici, che segue l’analoga vicenda sul referendum popolare del 2009[3] per la costituzionalizzazione del divieto a costruire minareti[4], s’ispira alla legge francese n. 2010-1192 dell’11 ottobre 2010 “interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public”[5]: il divieto di coprirsi il volto, infatti, riguarda non solo le strade o le piazze pubbliche, ma anche le strutture amministrative, gli esercizi di servizio pubblico come la Posta o le Ferrovie, nonché gli esercizi privati aperti al pubblico per l’acquisto di beni e servizi (ristoranti, centri commerciali, cinema, ecc.).
Va anche ricordato, peraltro, che l’imposizione di indossare il burqa o il niqab contro la volontà della donna è già sanzionata dall’art. 181 del codice penale svizzero, come reato di coercizione[6].
L’introduzione del nuovo articolo nella Costituzione federale, dunque, è dovuta ad un referendum popolare, giacché il Consiglio federale aveva sempre respinto analoghe proposte legislative, affermando che un tale divieto avrebbe violato la libertà religiosa, tutelata dall’art. 15 della Cost. federale[7] e dall’art. 9 della CEDU[8].
Si tratta di un diritto di libertà che può essere limitato solo alle condizioni dell’art. 36 Cost. federale, secondo il quale le restrizioni ai diritti fondamentali devono essere previste per legge (comma 1), devono avere una giustificazione sulla base di un interesse pubblico o della protezione dei diritti fondamentali di terzi (comma 2), devono rispettare il principio di proporzionalità (comma 3) e, infine, non devono pregiudicare il contenuto essenziale dei diritti fondamentali (comma 4)[9]. A questi requisiti s’aggiungono poi, naturalmente, quelli dell’art. 9 comma 2 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo[10].
L’ampio numero di fattori che caratterizzano questa nuova fattispecie introdotta nella Costituzione federale elvetica sembra meritevole d’approfondimento[11].
Prima del divieto introdotto dalla nuova normativa, tuttavia, si era già pronunziato il Tribunale federale[12] affermando che il porto del simbolo religioso, come il burqa ed il niqab, sia un’espressione di fede e del rapporto che ogni fedele ha con il divino o con il trascendente, e rientri perciò nell’ambito di protezione dell’art. 15 Cost. federale[13] e dall’art. 9 CEDU[14], a prescindere dal fatto che sia condivisa da tutti, da una maggioranza o solo da una minoranza di membri della fede interessata[15].
L’ulteriore elemento da prendere in considerazione per valutare la legittimità della compressione della libertà religiosa, come in generale dei diritti fondamentali, è la presenza d’interessi sufficientemente rilevanti, che l’art. 36 Cost. federale indica nell’interesse pubblico o nella tutela dei diritti fondamentali di terzi.
A questo proposito possiamo ricordare l’analogo caso della Francia, che ha promulgato la legge n. 2010-1192 dell’11 ottobre 2010 sul divieto di coprirsi il viso[16], ed è stata la stessa CEDU a riconoscere un interesse pubblico legittimo nel divieto di coprirsi il volto negli spazi accessibili al pubblico[17].
La Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, sottolinea in questa sentenza come la conservazione del vivre ensemble si traduca nel diritto delle persone in generale di comunicare nello spazio pubblico, il che facilita l’interazione sociale, mentre, al contrario, “l’isolamento che il velo che nasconde il volto esprime nei confronti degli altri può essere considerato dallo Stato interessato come un’ingerenza nel diritto degli altri di muoversi in uno spazio di incontro sociale che facilita la coesistenza”[18], e dunque Strasburgo ritiene che il divieto di coprirsi il viso possa essere considerato giustificato in linea di principio nella misura in cui sia finalizzato a garantire le condizioni di “convivenza”[19].
In questa sentenza, inoltre, la CEDU sottolinea il rispetto del margine di apprezzamento di ogni Stato membro.
La nuova disposizione costituzionale federale svizzera si pone, pertanto, in linea con le legislazioni già vigenti in Francia[20] ed in Belgio[21], a dimostrazione del fatto che “sarebbe molto semplice dire che politica e religione procedono su piani diversi, che è meglio tenerle separate. Così in effetti non è, perché entrambe si occupano della vita dell’uomo, in modo immanente l’una, trascendente l’altra, rispondendo cioè a due diverse esigenze”[22].
Marzia Maria Fede
[1] Cfr. Maria d’Arienzo, Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa, in Flavia Abbondante, Salvatore Prisco, Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 45 ss.; Paul Kaushik, Banning Islamic Veils: Is Social Cohesion (or Living Together) a Valid Argument?, in Journal of law and religion, 2024, p. 34 ss.
[2] Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV), del 29 settembre 2023, entrata in vigore il I gennaio 2025: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/620/it.
[3] https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20091129/index.html, v. Antonia Baraggia, Il referendum svizzero contro l’edificazione di minareti, in Quaderni costituzionali, 2010, p. 126 ss.; Cecilia Sanna, Sovranità popolare e diritti umani in Svizzera: l’iniziativa federale contro l’edificazione dei minareti, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, p. 644 ss.
[4] Art. 72 comma 3 Cost. fed: “L’edificazione di minareti è vietata”, v. Vincenzo Pacillo, ‘Stopp Minarett’? The Controversy over the Building of Minarets in Switzerland: Religious Freedom versus Collective Identity, in Silvio Ferrari, Sabrina Pastorelli (a cura di), Religion in public spaces: a european Perspective, Ashgate, Farham, 2012, p. 337 ss.; Lorenz Langer, Panacea or Pathetic Fallacy? The Swiss Ban on Minarets, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2018, p. 863 ss.; Rachid Benzine, Le minaret dans l’histoire de l’Islam, in AA.VV., Les minarets de la discorde: éclairage sur un débat suisse et européen, Gollion, Paris, 2009, p. 25 ss.
[5] V. Agnès de Féo, The niqab in France: between piety and subversion, Fordham University Press, New York, 2024, p. 49 ss.; Raphael Cohen-Almagor, The republic, secularism and security: France versus the burqa and the niqab, Springer, Berlin, p. 33 ss.
[6] “Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it.
[7] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it#art_15.
[8] https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita.
[9] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it#art_36.
[10] Entrata in vigore in Svizzera il 28 novembre 1974, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/it.
[11] Cfr. Claudia Bianca Ceffa, Giorgio Grasso, «Un velo sulla Costituzione». Il divieto di dissimulazione del viso entra a far parte della Costituzione federale Svizzera: una sfida inedita per il diritto costituzionale europeo?, in DPCE online, 2021, p. 307 ss., https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1247/1278.
[12] Maria Paola Viviani Schlein, Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera, in DPCE, 2005, p. 235 ss.; Thierry Tanquerel, L’expression religieuse sur le domaine public en Suisse, in Frédéric Bernard, Eleanor McGregor, Diane-Emmanuelle Grisel (a cura di), Etudes en l’honneur de Tristan Zimmermann: Constitution et religion, les droits de l’homme, Schulthess, Genève, 2017, p. 245 ss.
[13] Tribunale federale, sentenza n. 139/I/280, dell’11 luglio 2013, in https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-139-I-280&q=&sel_lang=it.
[14] Tribunale federale, sentenza n. 1D/12/2007, del 27 febbraio 2008, in https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-139-I-280&q=&sel_lang=it.
[15] Cfr. Mario Patrono, Antonio Spadaro, Il problema del ‘fondamento’ dei diritti ‘fondamentali’, in Diritto e Società, 1991, p. 453 ss.
[16] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022911670.
[17] CEDU, Grande Chambre, Affaire S.A.S. vs France, del 4 luglio 2014, in https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145240, n. 116.
[18] Ibidem.
[19] Ivi, n. 142.
[20] Cfr. Maria d’Arienzo, La “religione della laicità” nella Costituzione francese, in Paolo Becchi, Vincenzo Pacillo, Sull’invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee, Eupress, Lugano, 2013, p. 139 ss.; Patrick Valdrini, Il principio di laicità nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei cittadini, in Ephemerides Iuris Canonici, 2015, p. 39 ss.; Ombretta Fumagalli Carulli, L’antica idea di separazione, in Aa.Vv., Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Giuffrè, Milano, 1973, p. 975 ss.
[21] Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, Ier juin 2011, in https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2011/06/01/2011000424/justelgifr; cfr. François Foret, Virginie Riva, France et Belgique face àl’heritage chrétien de l’Europe: stratégies politiques et renegotiations des identités nationales, in Aa.Vv., Politique et religion en France et en Belgique: l’héritage chrétien en question, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2009, p. 179 ss.; Robert Hamaiade, L’affirmation de la laïcité en Belgique, in Hervé Hasquin (a cura di), Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en France, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1979, p. 257 ss.; Hervé Hasquin, Inscrire la Laïcité dans la Constitution belge?, Éditions de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles, 2016, p. 49 ss.
[22] Mario Tedeschi, Politica, religione e diritto ecclesiastico, in Diritto di Famiglia e della Persona, 1996, p. 1524.