NEWSCITTA’ DEL VATICANO Discernere i fenomeni soprannaturali: le nuove “Norme” canoniche nel segno della prudenza (Andrea Micciché)
ANTEPRIMA ALESSANDRO DIDDI Il processo penale vaticano e le garanzie del ‘giusto processo’. Riflessioni a margine di una recente sentenza del Tribunale vaticano
Il 14 maggio 2024 la Conferenza episcopale siciliana ha promulgato il Decreto circa gli esorcismi e le preghiere di guarigione e di liberazione con l’obiettivo di “apportare chiarezza ribadendo il tradizionale insegnamento della Chiesa” in un ambito particolarmente delicato e sensibile quale quello della protezione e liberazione dall’influenza del maligno. Il Decreto, come scrivono i Vescovi siciliani, è originato dall’analisi della peculiare situazione locale che ha visto, nel tempo, un considerevole aumento del numero di fedeli che richiedono la liberazione da presunte possessioni o da infestazioni diaboliche, a tal fine rivolgendosi a sacerdoti che, purtroppo, non sempre hanno agito “in maniera uniforme e coordinata”, abusando delle facoltà loro concesse e disorientando la comunità; in altre occasioni, poi, i fedeli siciliani hanno fatto ricorso a laici che, non tenendo conto dei ruoli ben definiti e chiari loro affidati in questo particolare settore, non raramente hanno esorbitato dalle possibilità loro attribuite, determinando disordini e scandali, ingannando o plagiando[1] le persone. Inoltre, è ragionevole ritenere che l’intervento autorevole dei Pastori di Sicilia sia stato determinato dai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto l’isola, per i tragici avvenimenti di Altavilla Milicia (PA) del febbraio 2024, dove un uomo, che frequentava il gruppo “Fratelli di Dio” guidato da due santoni/predicatori, ha ucciso la moglie e due figli nel corso di uno pseudo “esorcismo”, ritenendo i suoi familiari posseduti da satana. Alcuni anni fa, poi, aveva fatto scalpore la condanna di un sacerdote per violenza sessuale, da parte del tribunale di Palermo, accusato di aver molestato e palpeggiato alcune parrocchiane nel corso di esorcismi.
Il Decreto, ribadendo il necessario e attento discernimento[2], che sempre deve essere condotto per distinguere i casi di influsso diabolico dalle problematiche fisiche o psichiche dei fedeli (CCC, n. 1673), mira a specificare, ed a meglio esplicitare, l’insegnamento della Chiesa cattolica quanto ad esorcismi e preghiere di guarigione e di liberazione, dimensioni diverse dell’unico grande e perenne impegno della Chiesa cattolica ad aiutare i fedeli nel sottrarsi al potere del demonio e nell’affrontare quella “lotta tremenda contro le potenze delle tenebre” in cui ogni uomo o donna “deve combattere senza soste per poter restare unito al bene” (CCC, n. 409).
L’esorcismo è una particolare forma di preghiera che la Chiesa da sempre[3] utilizza contro il potere del diavolo. La dottrina cattolica annovera l’esorcismo tra i sacramentali (CCC, 1667) “segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l’impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali” (can. 1166)[4]. L’esorcismo “maggiore o grande” viene praticato su fedeli posseduti, ossessi o vessati[5] dal demonio e viene proferito, solo dopo aver raggiunto la certezza morale sulla reale presenza diabolica nel fedele, da parte di un sacerdote “ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d’integrità di vita” (can. 1172 §2) che abbia “ottenuto dall’Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza” (can. 1172 §1)[6]; l’esorcismo può anche essere formulato su case, oggetti, luoghi o animali infestati dall’azione del diavolo da parte di ogni sacerdote, con il permesso del Vescovo del luogo. In tutti i casi, i sacerdoti devono attenersi all’osservanza dei libri liturgici approvati dalla Chiesa. Due sono le modalità per mettere in atto un esorcismo: una invocativa a Dio, affinché intervenga e liberi dall’azione straordinaria del demonio, e l’altra imperativa, quale comando o ingiunzione impartita al demonio affinché abbandoni una persona, un luogo o un oggetto sotto la sua azione straordinaria. Per l’azione liturgica di esorcismo si deve seguire il Rituale De exorcismis et supplicationibus quibusdam, succedaneo del rito di Paolo V del 1614, promulgato dall’allora Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 22 novembre 1998[7] e tradotto nell’edizione italiana dalla Conferenza episcopale italiana (Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari) promulgato, dopo recognitio canonica, con apposito decreto del 25 novembre 2001. Una editio typica emendata del rito è stata pubblicata nel 2004[8]. Nel 2019, poi, l’Associazione internazionale esorcisti ha pubblicato utili Linee Guida per il ministero dell’esorcismo.
Il Rituale specifica che con il termine “esorcista” si debba sempre intendere il “sacerdote esorcista”. Già nel 1985, infatti, l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede con la lettera Inde ab aliquot annis aveva chiarito che i laici (come anche i religiosi senza ordini sacri) non possono tenere preghiere di esorcismo e neppure usare la formula dell’esorcismo contro satana e gli angeli ribelli estratta da quella pubblicata per ordine del Sommo Pontefice Leone XIII. I fedeli laici possono, invece, utilizzare privatamente suppliche nella lotta contro le potenze delle tenebre, come indicato nell’Appendice II del Rituale De exorcismis, ed hanno un ruolo importante nella preghiera di sostegno all’esorcista ed al posseduto, nell’aiuto materiale presenziando agli esorcismi e nel sostegno morale, come ricorda lo stesso Rituale. Distinto da queste forme di esorcismi è il cd. esorcismo “minore”, praticato durante la celebrazione del battesimo (cfr. Rito del Battesimo). In particolare, la questione del soggetto abilitato a proferire tale esorcismo minore è tornata recentemente d’interesse a seguito della promulgazione della Lettera apostolica m.p. Antiquum ministerium del 10 maggio 2021, con la quale è stato istituito il ministero del catechista, e con la seguente pubblicazione, ad opera dell’allora Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, del Rito di istituzione dei Catechisti (13 dicembre 2021). Il testo del Dicastero specifica che “catechisti veramente degni e opportunamente preparati” possano ricevere dal Vescovo il compito di celebrare tali esorcismi minori (impartendoli nel rito del battesimo o in occasione del catecumentato). Pertanto oggi gli esorcismi “minori”, oltre che dal sacerdote e dal diacono (ministri ordinari del sacramento del battesimo) possono essere impartiti anche da catechisti a cui il Vescovo affidi tale compito, ma senza che ciò li abiliti – come recentemente specificato dall’Associazione internazionale degli esorcisti – a svolgere anche esorcisti maggiori o semplici, restando valida in questo campo la riserva in capo al solo “sacerdote esorcista”.
Le preghiere di liberazione sono principalmente una forma di preghiera privata attraverso cui ogni fedele o gruppi di fedeli possono pregare Dio affinché ottenga la liberazione dagli influssi e dai disturbi del maligno. Ogni credente può pregare per la liberazione, sua e di altri fedeli, ma senza mai recitare esorcismi, unendosi anche a gruppi che abbiano questo scopo, ma avendo cura che si evitino abusi e si seguano regole di prudenza che impediscano di correre rischi inutili, di ingenerare ambiguità e di scadere nella deriva magica, idolatrando, come non raramente avviene, i fedeli, in particolare i laici, che guidano queste preghiere o coordinano i gruppi di preghiere di liberazione. Non vi è uno specifico formulario o rituale delle preghiere di liberazione, sebbene il Rituale degli esorcismi proponga nell’Appendice I (nn. 1-12) una serie di celebrazioni e preghiere, diverse da quelle dell’esorcismo vero e proprio, che possono essere usate dai fedeli personalmente o, solo sotto la guida di un sacerdote, comunitariamente. Lo stesso Rituale nell’Appendice II offre una serie di preghiere o suppliche che i fedeli solo singolarmente possono adoperare. E’ bene anche ricordare che l’invocazione della liberazione dal Male è presente in modo espresso nel “Padre Nostro”, che viene recitato comunitariamente in ogni celebrazione eucaristica. Per eventuali celebrazioni comunitarie di liberazione dovrà constare esplicitamente il permesso del Vescovo diocesano.
Anche le preghiere di guarigione rappresentano un’esperienza presente in ogni epoca ecclesiale tenuto conto che sempre i fedeli e la stessa Chiesa implorano guarigione e salute da Dio, anche con il ricorso alla intercessione di santi taumaturghi, a Messe pro infirmis o a luoghi di preghiera e di pellegrinaggio in cui la presenza di Dio si è manifestata attraverso guarigioni straordinarie. Il 23 novembre 2000 l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede ha promulgato l’Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione, specificando che tali preghiere possono essere elevate a Dio da ogni fedele, a meno che non si svolgano in chiesa o altro luogo sacro rendendo conveniente, in questo caso, che esse siano guidate da un ministro ordinato. L’Istruzione differenzia le preghiere di guarigione liturgiche, inserite nei libri liturgici approvati dalla competente autorità della Chiesa, dalle preghiere di guarigione non liturgiche. Quanto alle celebrazioni liturgiche di guarigione, è compito del Vescovo emanare norme particolari per la propria Chiesa a cui tutti devono attenersi, a partire dalla previsione di un permesso esplicito che andrà sempre richiesto e dovrà constare per tali celebrazioni. Il Documento afferma che un “carisma di guarigione” non sia attribuibile ad una determinata classe di fedeli (es: i dirigenti o responsabili di un gruppo di preghiere di guarigione). Inoltre, si specifica la differenza sostanziale tra questa forma di preghiera e l’esorcismo nonché l’importanza di tenere distinte le preghiere di esorcismo dalle celebrazioni di guarigione, liturgiche o non liturgiche. Mutatis mutandis, le disposizioni per le preghiere di guarigione vengono spesso richiamate, nella normativa particolare, anche per la gestione delle preghiere di liberazione.
Tanto premesso, si può meglio comprendere come il Decreto del Vescovi siciliani non faccia altro che riaffermare l’insegnamento della Chiesa, sistematizzando in 18 punti le principali questioni ricordate ed esplicitando meglio in alcuni casi, anche con la finalità di fare in modo che tutti i fedeli sofferenti si sentano accolti, nello stesso modo, dalle comunità ecclesiali, evitando che la mancanza di attenzione induca queste persone “a cercare comprensione altrove, col rischio di andare incontro a danni psicofisici e spirituali spesso gravissimi”[9].
In particolare, dopo aver riaffermato le disposizioni circa il divieto per i laici e per i sacerdoti non muniti della debita licenza di pronunciare preghiere di esorcismo solenne e qualsiasi altra preghiera che abbia il carattere imperativo allo spirito maligno o di pronunciare - per i laici e per i sacerdoti non autorizzati dal Vescovo - la formula dell’esorcismo del sommo Pontefice Leone XIII, si dispone, in modo esplicativo, che laici e religiosi senza ordini sacri non potranno mai pronunciarsi su eventuali possessioni, vessazioni, ossessioni o infestazioni diaboliche, senza aver ricevuto esplicito permesso scritto da parte del Vescovo diocesano, e che a nessuno sarà lecito, in maniera assoluta, dire a un fedele di aver ricevuto un maleficio e soprattutto indicare la persona che lo avrebbe fatto, in quanto ciò potrebbe scatenare nelle persone sentimenti di odio.
Quanto alle preghiere di guarigione, si ribadiscono le indicazioni dell’Istruzione del 2000 circa la distinzione tra preghiere non liturgiche e liturgiche, si ricorda che non è lecito ai laici e ai religiosi senza ordini sacri organizzare e guidare celebrazioni di preghiere di guarigione liturgiche, neanche alla presenza di ministri ordinati e si ricorda ai presbiteri il divieto di organizzare celebrazioni comunitarie di preghiere di guarigione liturgiche senza l’esplicito permesso scritto da parte del proprio Vescovo diocesano (art. 4 Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio a guarigione).
Relativamente alle preghiere di liberazione comunitarie, invece, si specifica, al fine di dare un più preciso indirizzo nel caso, che dovranno essere fatte sempre sotto la guida di un sacerdote, utilizzando le preghiere dell’Appendice I del Rito degli esorcismi, con esclusione delle formule esorcistiche.
Il Decreto prescrive di non ammettere, nelle preghiere comunitarie di liberazione o di guarigione, persone possedute per evitare fenomeni che possano turbare i fedeli presenti e specialmente i bambini e i più deboli; richiama ad evitare che chi guida le preghiere comunitarie pervenga a forme simili all’isterismo, all’artificiosità, alla teatralità o al sensazionalismo (art. 5 §3 Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio a guarigione); invita a fare in modo che le preghiere di liberazione e di guarigione si svolgano manifestando la fede della Chiesa, rifuggendo ogni interpretazione dell’evento come atto di magia o di superstizione ed il ricorso all’aiuto dei sensitivi. Si fa divieto, in linea con le disposizioni generali, di introdurre preghiere di liberazione e di guarigione, liturgiche o non liturgiche, come pure l’esorcismo nella celebrazione dell’eucaristia, dei sacramenti e della liturgia delle ore (art. 8 §3 Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio a guarigione).
I Vescovi invitano i fedeli che guidano preghiere di liberazione e di guarigione a vivere la dimensione contemplativa e penitenziale della vita cristiana e dispongono che gli stessi dovranno astenersi dal porre le mani sulle parti del corpo della persona che chiede la preghiera e da tutto ciò che possa solo destare negli altri il sospetto sulla loro castità.
Si ribadisce che ogni Messa in quanto tale è sempre fonte di santificazione e che, quindi, non è possibile “etichettare” una specifica celebrazione eucaristica come “messa di liberazione” o “di guarigione”, pur ricordando che è possibile che la santa Messa sia applicata per la liberazione di una o più persone attaccate o possedute dal maligno, utilizzando gli appositi formulari del Messale Romano.
Infine, si ammonisce che le preghiere di guarigione e di liberazione, come pure l’azione pastorale dell’esorcismo, siano svincolate da ogni forma di legame con offerte in denaro; si ricorda il divieto di passare tra i fedeli benedicendoli uno per uno con il santissimo sacramento per qualsiasi motivo e si chiarisce che non sono ammessi esorcismi solenni o preghiere di guarigione e di liberazione che abbiano come oggetto la liberazione dell’albero genealogico.
La preoccupazione dei Vescovi italiani in argomento, soprattutto al fine di scongiurare abusi e confusione nei fedeli, non è certamente nuova. Ad esempio, nel 2010, l’Arcivescovo di Benevento ha promulgato una normativa diocesana Sul ministero degli esorcismi e le preghiere di liberazione; nel 2013 il Vescovo di Brescia ha emanato un Vademecum per il ministero dell’esorcista; ne 2014 i Vescovi toscani hanno ripresentato e ampliato, a 20 anni di distanza, la Nota pastorale “A proposito di magia e di demonologia”, corredandola con «indicazioni pastorali e norme» su «Esorcismi e preghiere di guarigione»; nel 2015 il Vescovo di Isernia-Venafro ha pubblicato un decreto sul ministero degli esorcismi e le preghiere di liberazione; nel 2018 i Vescovi piemontesi hanno varato le Disposizioni disciplinari circa le cosiddette “Messe di guarigione” e lo stesso ha fatto, sempre nel 2018, il Vescovo di Trieste con apposita Nota pastorale. Al di là di ribadire la stringente normativa in tema di esorcismo, queste disposizioni locali si concentrano, in particolare, sul tema delle preghiere di guarigione e di liberazione e sul fenomeno delle cd. “messe di liberazione” o “messe di guarigione”, chiarendo il ruolo dei laici, i confini di intervento per i sacerdoti non esorcisti, l’obbligatorietà delle necessarie autorizzazioni per celebrazioni comunitarie ed le limitazioni per i sacerdoti nel celebrare cd. messe di liberazione o di guarigione; tuttavia, in non pochi casi, queste disposizioni non appaiano unitarie, chiare e terminologicamente precise, non favorendo, quindi, quel necessario equilibrio che appare imprescindibile nella gestione e nell’esercizio di un così complesso servizio e ministero, in cui si ha a che fare con il Male, che non un’astrazione o un framecinematografico splatter ma una persona, “con cui non si discute, non si dialoga, non si negozia” (Papa Francesco).
Paolo Palumbo
[1] Il rapporto Antiplagio “Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze” pubblicato il 17 maggio 2024 a cura dell’Osservatorio Antiplagio presenta dati preoccupanti dai quali emerge che il fenomeno del ricorso a maghi, veggenti e medium coinvolge in Italia circa il 20% della popolazione e nel 96% dei casi i clienti sono fedeli cattolici: https://www.antiplagio.org/rapporto24.htm.
[2] Cfr. Francesco Bamonte, Casi di possessione: come aiutare le persone? Discernimento ed accompagnamento spirituale, relazione tenuta in occasione del XXXIV Corso sul foro interno organizzato dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica, 5 marzo 2024.
[3] Cfr. Nicola Giampietro, Il rinnovamento del rito degli esorcismi, in Notitiae, 3-4/1999, pp. 164-169.
[4] Cfr. Pio XII, Lettera enciclica Mediator Dei, 20 novembre 1947, in AAS 39/1947, p. 532; Sacrosanctum Concilium, n. 60.
[5] Cfr. Davide Salvatori, Indemoniati ed esorcismi: alcuni chiarimenti dal punto di vista terminologico, in Quaderni di diritto ecclesiale, 27/2014, pp. 10-22.
[6] Cfr. Giuliano Brugnotto, Il ministero del sacerdote esorcista (can. 1172), in Quaderni di diritto ecclesiale, 23/2010, pp. 88-94; Fabio Franchetto, Il ministro dell’esorcismo, in Quaderni di diritto ecclesiale, 27/2014, pp. 23-55.
[7] Cfr. Giuseppe Ferraro, Il nuovo rituale degli esorcismi: strumento della signoria di Cristo, in Notitiae, 3-4/1999, pp. 177-222.
[8] Cfr. Fabio Marini, La liturgia dell’esorcismo, in Quaderni di diritto ecclesiale, 27/2014, pp. 56-68; Maurizio Barba, «De exorcismis»: variazioni nell’ «editio typica emendata», in Rivista Liturgica, 91/2004, pp. 901-909.
[9] Giampaolo Crepaldi, Nota pastorale per la Diocesi di Trieste “Vedevo Satana cadere dal Cielo…”. Esorcismo e preghiere di liberazione, 2018, n. 9.