NEWSSTATI UNITI D’AMERICA Identità di genere, orientamento sessuale e appartenenza religiosa negli sport delle scuole americane. A proposito degli effetti della nuova Transgender Participation Policy della National Association of Intercollegiate Athletics nelle istituzioni educative cattoliche (Caterina Gagliardi)
NEWSCITTA’ DEL VATICANO Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla Legge sull’ordinamento giudiziario… (Paolo Cavana)
La controversia che vedeva l’Associazione Assalam contrapposta al Comune di Cantù volge a un (provvisorio) termine con l’ordinanza del TAR Milano dello scorso 12 aprile[1], con la quale si dichiara l’improcedibilità della domanda cautelare per il venir meno delle esigenze di tutela immediata del ricorrente, restando impregiudicata la valutazione nel rito e nel merito.
“Riavvolgendo il nastro”, la storia tra la comunità musulmana rappresentata da Assalam e l’amministrazione comunale canturina è arzigogolata e si snoda nelle aule giudiziarie sia del Tribunale Amministrativo Regionale lombardo, che del Consiglio di Stato, chiamati a dirimere una pluralità di contenziosi variamente connessi con l’esercizio del culto e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbanistico[2].
Infatti, gli uffici comunali si sono fin dal 2014 opposti alla trasformazione dell’edificio in una ‘moschea’, basandosi sulla L.R. Lombardia n. 12/2005, oggetto di plurimi interventi demolitori della Corte Costituzionale, che ha accertato l’illegittima compressione della libertà di cui all’art. 19 Cost. da parte del legislatore regionale, oltre a violazioni del riparto delle competenze tra lo Stato e gli enti territoriali maggiori[3].
Ora, il casus belli è l’asserita inidoneità dell’immobile dell’Associazione islamica ad accogliere un numero di persone inferiore o pari a novantanove per la celebrazione del mese del digiuno. A causa dello stato del luogo – un capannone industriale in periferia –, il Comune ha emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza volta a consentire il temporaneo mutamento della destinazione d’uso a luogo di culto.
Il ricorso introdotto per l’annullamento della decisione di diniego ha previsto, come era intuibile, dati i ridottissimi tempi per le cerimonie musulmane, una domanda di misure cautelari presidenziali ai sensi dell’art. 56 c.p.a., che ha trovato esito nel decreto n. 228/2024.
In esso, il Presidente della sezione ha accertato, anzitutto, il periculum in mora, derivante dal fatto che il Ramadan sarebbe iniziato l’8 marzo e si sarebbe protratto fino all’8 aprile; sicché, qualsiasi dilazione avrebbe comportato un vulnus irreparabile per l’esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa da parte dei fedeli. Successivamente, sul piano del fumus boni iuris, il giudice ha compiuto un bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco – da un lato, l’esercizio del culto, dall’altro, la compatibilità urbanistica –, ritenendo prevalente il primo sul secondo. Infine, nel decreto si afferma che, per tutto lo svolgimento delle celebrazioni, sul Comune sarebbe gravato il dovere di vigilanza a tutela dell’incolumità pubblica, di modo che, i poteri inibitori e sanzionatori sarebbero derivati da violazioni delle prescrizioni di sicurezza, tra cui il divieto di accesso di più di novantanove persone allo stabile.
Con l’ordinanza pubblicata il 12 aprile, il cerchio si chiude provvisoriamente con la constatazione che, ferme restando le valutazioni da compiere in fase di discussione e decisione – sia circa la legittimazione processuale dell’Associazione, che nel merito della controversia – l’interesse vantato dalla parte ricorrente è stato soddisfatto già in fase presidenziale, e che, essendosi concluso il Ramadan, non vi sono ulteriori provvedimenti urgenti da assumere.
Alla pronuncia di improcedibilità della domanda cautelare ha fatto seguito il capo sulle spese, che vengono poste integralmente a carico dell’ente locale, in virtù del principio di soccombenza virtuale[4]. In altre parole, il TAR ha condiviso la decisione provvisoria presidenziale e ha riconosciuto che, sebbene sia sopravvenuto un fatto – la conclusione del Ramadan – che determina la carenza dell’interesse alla pronuncia collegiale cautelare, la prospettazione dell’Associazione ricorrente era fondata. Restano da valutare i profili della decisione finale: al netto del clamore politico, il quesito sarà quello della sostenibilità e opportunità della strategia processuale portata avanti dal Comune di Cantù nella difesa della propria linea rigorista sull’ordine pubblico e urbanistico.
Andrea Miccichè
[1] TAR Lombardia, sez. V, Ordinanza n. 00369/2024 Reg. Prov. Cau., pubblicato il 12/04/2024 su https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202400448&nomeFile=202400369_05.html&subDir=Provvedimenti.
[2] Il portale della Giustizia Amministrativa censisce ben ventisette provvedimenti, riconducibili ad almeno cinque ricorsi promossi dall’ente musulmano Assalam nei confronti del Comune di Cantù. Segnalo, in particolare, TAR Lombardia, sez. II, Ordinanza n. 01350/2017 Reg. Prov. Cau.; Id., Ordinanza n. 01518/2017 Reg. Prov. Cau.; Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 00759/2018 Reg. Prov. Cau.; TAR Lombardia, sez. II, Sentenza n. 01506/2018 Reg. Prov. Coll.; Id., Sentenza n. 02018/2018 Reg. Prov. Coll.; Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 05437/2021 Reg. Prov. Coll.; TAR Lombardia, sez. II, Ordinanza n. 00162/2023 Reg. Prov. Coll.; Consiglio di Stato, Ordinanza n. 00492/2023 Reg. Prov. Cau.; TAR Lombardia, sez. V, Decreto presidenziale n. 00228/2024 Reg. Prov. Cau.; TAR Lombardia, sez. IV, Sentenza n. 00483/2024 Reg. Prov. Coll. (quest’ultima commentata da L. Decimo, Associazioni culturali islamiche e edifici di culto: il TAR Lombardia torna sull’applicazione della legislazione regionale sulle attrezzature religiose, in Diritto e Religioni, News, https://www.rivistadirittoereligioni.com/newsitalia-associazioni-culturali-islamiche-e-edifici-di-culto-il-tar-lombardia-torna-sullapplicazione-della-legislazione-regionale-sulle-attrezzature-religiose-ludovica-decimo/.
[3] Cfr., sul tema, Corte Cost., sentt. 63/2016 e 254/2019; per un commento, cfr. G. Carobene, La cosiddetta normativa “anti moschee” tra politiche di governance e tutela della libertà di culto, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 4 del 2020), pp. 22-39, e F. Oliosi, Libertà religiosa e “modello lombardo”: il paradigma di un’inarrestabile involuzione nella disciplina sui luoghi di culto, in Diritto e Religioni, anno XVI, vol. 31, n. 1, 2021, pp. 235-262.
[4] Cfr. S. Gardini, Riflessioni sulla cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo, in Nuove Autonomie, n. 3, 2021, pp. 801-903.