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UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO IN TEMA DI RELIGIOUS HATE SPEECH
Corte europea dei diritti dell’uomo, V Sezione, Caso Zemmour c. Francia, n. 63539/2019, 20 dicembre 2022. Con la pronuncia in oggetto, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa sul delicato bilanciamento tra la libertà di espressione politica, riconosciuta e tutelata dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e i limiti che può concretamente subire in virtù dell’esigenza di reprimere l’odio religioso e la discriminazione. Il caso ha riguardato le dichiarazioni rese da un soggetto francese – noto opinionista all’epoca dei fatti e successivamente approdato all’arena politica giungendo addirittura a candidarsi alle elezioni presidenziali francesi – durante la trasmissione televisiva «C à vous», andata in onda nel 2016 nella fascia preserale. In quell’occasione, egli presentava il proprio libro, intitolato «Un quinquennat par rien» («Un quinquennio inutile»), che comprendeva una lunga introduzione di ben quaranta pagine denominata «La Francia di fronte alla sfida dell’Islam». Durante l’intervista, l’ex opinionista negava potersi ritenere che in Francia vi fossero «musulmani pacifici», perfettamente integrati nella cultura e nell’assetto costituzionale francese, sostenendo che vi fosse una sostanziale assimilazione tra l’Islam e il fenomeno jihadista e che la Francia stesse vivendo da trent’anni una vera e propria situazione di «invasione» e di «colonizzazione» islamica, concretizzatasi nell’«occupazione» di un territorio che «normalmente non è una terra islamizzata».
Tali affermazioni suscitavano le proteste dell’“Associazione per una Pace giusta nel Vicino Oriente”, la quale citava il ricorrente dinanzi al Tribunale correzionale per istigazione alla discriminazione e all’odio religioso, avendo egli assimilato i fedeli musulmani, nella loro globalità, al terrorismo islamico. Il Tribunale correzionale lo condannava al pagamento di un’ammenda di cinquemila euro, ridotta dalla Corte d’appello a tremila euro.
La Corte EDU, adita dal ricorrente per violazione dell’articolo 10 della CEDU, dopo aver indagato se vi fosse una base legale sufficiente su cui fondare la limitazione della libertà di espressione e se quest’ultima si presentasse come necessaria nell’ambito di una società democratica, ha negato che nel caso di specie tale violazione si fosse verificata.
Dal punto di vista della prevedibilità della sanzione, la Corte EDU ha evidenziato la presenza di una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione francese relativa alla nozione di provocazione “indiretta”, la quale, nell’ambito delle condotte provocatorie punite dal diritto penale francese, è quella diretta all’istigazione all’odio e alla discriminazione.
Quanto al carattere necessario della limitazione alla libertà di espressione, la Corte EDU ha sottolineato che la tolleranza e il rispetto della pari dignità di tutti gli esseri umani rappresentano il fondamento di una società democratica e pluralista. Mentre, quindi, le opinioni relative a questioni di interesse pubblico vanno fortemente protette,quelle che difendono o giustificano la violenza, l’odio, la xenofobia o qualsiasi altra forma di intolleranza non possono essere tutelate ma possono essere legittimamente represse dalle autorità nazionali – nel rispetto del principio di proporzionalità - rappresentando, quindi, necessari limiti alla libertà di espressione.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte EDU ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni della giurisdizione nazionale circa l’impossibilità di considerare come espressione di un’opinione critica dichiarazioni che si presentano, in realtà, come un vero e proprio «appello a sentimenti discriminatori e odiosi» nei confronti degli appartenenti alla fede musulmana.
La Corte EDU, con tale pronuncia, ha quindi ribadito l’estrema importanza e necessità di combattere ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale e religiosa, indispensabile presupposto per la costruzione e il pacifico sviluppo di una società democratica.
Brigitta Marieclaire Catalano