NEWSITALIA Intervento della Provincia autonoma di Bolzano sull’insegnamento alternativo all’ora di religione (Stefano Testa Bappenheim)
NEWSITALIA Un’esperienza di prossimità per le situazioni matrimoniali di fragilità. Il Regolamento della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie (Gaetano Dammacco)
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2024 n. 13570 è tornata ad affrontare le tematiche connesse alle scelte educative del minore laddove esista un contrasto tra genitori legalmente separati.
In particolare, il caso ha riguardato una coppia di coniugi che, nella definizione delle specifiche condizioni di divorzio, non riusciva a raggiungere un accordo sulla scelta della scuola secondaria di primo grado - se d’ispirazione ‘religiosa’ o ‘laica’ - presso cui iscrivere il proprio figlio. La madre, senza il consenso del padre, aveva così chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l’autorizzazione all’iscrizione alla scuola privata ‘religiosa’ già frequentata nel precedente ciclo della scuola primaria. Decisione che veniva altresì confermata dall’adita Corte di Appello.
Sia il giudice di prime cure sia il giudice di secondo grado osservavano, infatti, come dall’audizione del figlio minore fosse emerso il suo concreto desiderio a continuare il proprio percorso scolastico presso l’istituto religioso già frequentato. Anche alla luce della forte conflittualità tra i genitori, i giudici facevano quindi prevalere la volontà del minore, allo scopo di garantire quella stabilità e continuità relazionale e sociale tanto importanti per il suo pieno e migliore sviluppo psicofisico.
Avverso la decisione della Corte di Appello, tuttavia, veniva proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il padre ricorrente lamentava sia che non ci fosse stata un’adeguata comparazione con l’offerta formativa, gli ambienti scolastici, la collocazione logistica e i costi di una scuola pubblica; sia che fosse stato violato il principio di laicità dal momento che l’iscrizione ad un istituto scolastico di matrice cattolica avrebbe - a suo dire - condizionato la libera autodeterminazione del figlio in materia religiosa.
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, ha però avallato le decisioni di merito e non si è di fatto discostata dall’orientamento tratteggiato in precedenti pronunce sul tema: il criterio guida delle decisioni dei giudici - chiamati a ingerirsi, in via del tutto eccezionale, nella vita privata della famiglia laddove non vi sia un accordo dei genitori su scelte rilevanti del percorso educativo del figlio - deve necessariamente essere quello del preminente interesse del minore ad una “crescita sana ed equilibrata” (cfr., tra le altre, Cass., 7 marzo 2023, n. 6802; Cass., 27 luglio 2021, n. 21553; Cass., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass., 24 maggio 2018, n. 12954; Cass., 1° febbraio 2005, n. 1996).
Interesse che, nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha ritenuto essere garantito dall’iscrizione alla scuola privata d’ispirazione ‘religiosa’ in cui il minore ha già acquisito negli anni scolastici intercorsi dei riferimenti sociali positivi per la formazione e lo sviluppo della propria personalità. Ancora una volta, è stata così sottolineata la necessità di assicurare ai minori la «continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa», senza che le difficoltà legate alla separazione dei genitori possano implicare fratture e discontinuità ulteriori, come quelle che potrebbero derivare dalla frequentazione di una nuova scuola.
In tale prospettiva, dunque, l’autorizzata iscrizione all’istituto scolastico di matrice cattolica non pare potersi considerare lesiva del diritto-dovere dei genitori all’educazione del figlio secondo i più intimi convincimenti personali, anche di natura religiosa.
Dalla decisione della Cassazione, infatti, emerge chiaramente come la garanzia dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori debba flettere rispetto alla tutela degli interessi primari del minore, senza che assuma rilevanza preminente la sola questione del diritto di scelta tra una scuola privata ‘religiosa’ o una scuola pubblica ‘laica’.
Invero, la tutela del superiore interesse ‘morale’ o ‘materiale’ del minore coinvolto presuppone una più ampia valutazione di fatto che tenga conto delle sue capacità, esigenze evolutive e formative, inclinazioni naturali e aspirazioni, nell’intento di favorire quelle condizioni e scelte essenziali a garantirne il diritto fondamentale ad uno sviluppo che sia il più possibile equilibrato, anche grazie alla continuità del percorso didattico.
Questo anche nel caso in cui la migliore scelta educativa per il minore debba volgersi verso una ‘soluzione religiosamente orientata’. A riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha altresì specificato che l’esigenza di garantire l’autodeterminazione del minore in materia religiosa è da ritenersi recessiva rispetto all’interesse di quest’ultimo di soddisfare il proprio desiderio di continuare la frequentazione della scuola privata di matrice cattolica.
É, dunque, interessante osservare come l’ordinanza della Corte di Cassazione consente ancora una volta, attraverso l’utilizzo che viene fatto del principio generale del best interest of the child, di tutelare concretamente il benessere psicofisico, relazionale e sociale del figlio minore di età nelle sue diverse fasi di sviluppo, senza che le discordanti opinioni dei genitori sulle scelte educative - quali esternalizzazioni dei rispettivi diritti individuali di libertà, qual è il diritto di libertà religiosa - possano intaccarne la stabilità.
L’orientamento della Suprema Corte conferma così la sempre più ampia e incisiva attenzione alla posizione del minore all’interno delle relazioni familiari, ancor più in situazioni di particolare vulnerabilità che, come nella vicenda in esame, appaiono richiedere una maggiore considerazione degli interessi concreti del minore in una prospettiva di effettiva garanzia dei propri diritti fondamentali.
Caterina Gagliardi
Fonte: https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2024/13570/