Numero 1-2022GIUSEPPE RECINTO L’ennesima “sorpresa” della Suprema Corte in tema di maternità surrogata “altruistica”
Numero 1/2021ROBERTO MAZZOLA Confronto fra differenti modelli di riposizionamento dei fattori di libertà religiosa e di sicurezza. Analisi comparata fra le ‘Linee guida OSCE 2019’ e la legge francese del 24 agosto 2021, n. 1109 sul «rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica»
Riassunto
Il Codice del Terzo settore non menziona gli enti ecclesiastici, preferendo usare la locuzione «enti religiosi civilmente riconosciuti». Ciò ha indotto parte della dottrina a ritenere che la persona giuridica ecclesiastica abbia perso rilevanza, a beneficio di una nuova categoria concettuale rappresentata dall’ente religioso riconosciuto dallo Stato. In realtà, un’attenta analisi del Codice del Terzo settore e dei decreti attuativi dello stesso, nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, mostra come l’ente ecclesiastico, in quanto connotato dal perseguimento di finalità religiose e cultuali, mantenga la propria centralità all’interno del più ampio genus degli enti religiosi, anch’esso caratterizzato dalla realizzazione dello scopo di religione e di culto. Ciò potrebbe suffragare la tesi secondo cui la personalità giuridica ha natura funzionale, essendo attribuita dallo Stato affinché il nuovo soggetto realizzi determinate finalità ritenute meritevoli di tutela.
PAROLE CHIAVE
Ente del Terzo settore; ente ecclesiastico; ente religioso civilmente riconosciuto; finalità religiose e cultuali; personalità giuridica; natura funzionale