NEWSCorte di Cassazione Separazione legale e libertà religiosa della prole minorenne
NEWSCommissione dottrinale della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America Sepolture e sepolcri
La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto annovera tra le manifestazioni del diritto di esercizio del culto, riconosciuto e garantito dall’art. 19 Cost., nonché tra i diritti della personalità tutelati dall’art. 2 Cost., il cd. “diritto secondario al sepolcro”, di cui sono titolari il coniuge e i parenti del defunto e il cui contenuto si sostanzia non solo nella facoltà di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti, ma anche nella pretesa al rispetto dovuto alla spoglia e, pertanto, a che sia impedita ogni trasformazione idonea ad arrecarne pregiudizio.
La rilevanza costituzionale dell’“interesse al culto dei defunti” sotteso al “diritto secondario al sepolcro” consente alla Corte di Cassazione di affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. discendente da una sua violazione, che nel caso oggetto della decisione de qua si è sostanziata nella cremazione, successiva alla riesumazione, della salma operata senza il consenso del coniuge del defunto in violazione dell’art. 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), essendo l’imposizione di una determinata modalità di culto ritenuta lesiva del rispetto dovuto alla salma (v. per la disciplina della cremazione nel diritto canonico ANNA GIANFREDA, La disciplina della cremazione nell’ordinamento canonico: prime riflessioni a proposito dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Ad resurgendum cum Christo, in questa Rivista, 2, 2016, pp. 53-80).
La pronuncia in oggetto rappresenta una novità nel panorama giurisprudenziale in tema di ius sepulchri, nel cui ambito l’interesse sotteso al “diritto secondario al sepolcro” non era mai stato espressamente riguardato nell’ottica del diritto di libertà religiosa, bensì in quella di un mero diritto di godimento avente ad oggetto la tomba (cfr., in questo senso, Cass., I Sez. Civ., sent. n. 246 del 07 febbraio 1961; Rv. 880956 – 01, in Giustizia civile, 1, 1961, p. 597, e in Giurisprudenza italiana, 1, 1962, p. 609, ove è qualificato in termini di diritto reale di godimento su cosa altrui) ovvero in una prospettiva comune a taluni diritti della personalità oggetto di specifiche previsioni normative (art. 10 c.c. e artt. 93-96 legge 22 aprile 1941, n. 633: cfr., in questo senso, Trib. Roma, 4 aprile 1973, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1974, p. 1080 ss., richiamata dalla sentenza in commento).
Discorre di “diritto costituzionalmente rilevante” - pur senza prendere nettamente una posizione in tal senso -T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 321 del 19 marzo 2018 (in questa Rivista, 1, 2018, p. 447 – punto 10.2).
Per ulteriori contributi in questa Rivista circa il tema dello ius sepulchri – benché su aspetti diversi dal “diritto secondario al sepolcro” – si vedano SILVIA BALDASSARRE, Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede, 2, 2019, pp. 396-407, e PAOLO DI MARZIO, Le unioni familiari, la filiazione e la protezione dei bisognosi, in Cassazione nel 2018, 2, 2019, pp. 472-529, spec. pp. 500-501).
VALERIO D’ALÒ
PAROLE CHIAVE
Ius sepulchri – diritto secondario al sepolcro – diritto di esercizio del culto – diritti della personalità – cremazione senza assenso del coniuge o del parente più prossimo del defunto – risarcimento del danno non patrimoniale