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Numero 2/2014ILENIA GRASSO Confessioni religiose e UAAR: il diritto alla stipulazione di un’intesa ex art. 8 comma 3 Cost.
RIASSUNTO
Il 20 novembre 1989 veniva approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), dando vita, negli anni successivi, attraverso la progressiva interpretazione del testo e gli strumenti operativi e di controllo ad un percorso attuativo di protezione del minore. Esso è stato spesso condizionato dai contesti geografici e culturali, in cui la religione acquista sempre più rilevanza sociale ed identitaria.
L’articolo muove dalle tappe evolutive, nel diritto internazionale, del poco esplorato riconoscimento al minore della libertà religiosa. Si pone l’obiettivo di delineare il progressivo spostamento dell’attenzione, nel quadro normativo internazionale, sul superiore interesse del minore quale limite e finalità della sinergia genitori-pubblici poteri nel processo educativo, di fatto comprensivo del sentimento religioso. La significativa presenza nel nostro contesto territoriale di minori stranieri impone di approfondire l’incidenza della religione islamica nella sfera educativa, normativa ed identitaria del minore musulmano. Un’analisi specifica è, quindi, dedicata all’educazione del minore islamico attraverso l’esame sia delle norme del diritto islamico classico che di quelle del diritto positivo emanate dalle Convenzioni internazionali intra-islamiche che hanno legiferato sull’argomento. Completa l’indagine l’evoluzione del concetto del primario interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di alcune recenti pronunce della Corte costituzionale convergenti con le fonti sovranazionali, a testimonianza della tutela multi- livello del best interest of child.
Nel trentennale delle celebrazioni della CRC occorre constatare, in conclusione, che, nonostante essa sia, fra gli accordi adottati nel quadro delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, lo strumento che vanta il maggior numero di ratifiche, molto resta ancora da fare per la sua piena attuazione in considerazione anche della scarsa effettività degli strumenti operativi. La tutela minorile della libertà religiosa rimane in ogni caso relegata ad un ruolo di secondo piano, ancillare rispetto ad altri diritti .
PAROLE CHIAVE
Libertà religiosa, Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, minore islamico, superiore interesse del minore