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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6802/2023, è intervenuta in materia di libertà religiosa del minore nelle ipotesi di separazione personale tra coniugi. Il contrasto tra genitori legalmente separati, in regime di affidamento condiviso del minore, sulla scuola “religiosa” o “laica” presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto tenendo conto del preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata.
La decisione si colloca sulla scia del costante orientamento giurisprudenziale, per cui la valutazione dell’organo giudicante deve fondarsi sull’esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori a quelle già presenti nei figli a causa della separazione personale tra i genitori, con l’obiettivo di assicurare al minore una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la propria sfera sociale ed educativa (Cass. n. 21553/2021; Cass. n. 21916/2019; Cass. n. 12954/2018; Cass. n. 9546/2012).
L’intervento dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., legittima pertanto il contenimento o la restrizione della libertà religiosa dei genitori, se il relativo esercizio comporta conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psichica e lo sviluppo. Il vaglio delle pretese dei genitori, che hanno diverse opinioni circa l’orientamento religioso da dare alla figlia, deve dunque essere risolto tenuto conto del superiore interesse del minore. Nel caso di specie, è stato opportuno verificare quale fosse l’impegno richiesto dall’iscrizione all’ora di religione e quali fossero i bisogni della minore in rapporto all’interesse della stessa ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione di merito, che aveva attribuito solo alla madre, genitore collocatario, la decisione circa la partecipazione o meno della figlia all’ora di insegnamento della religione cattolica, affermando che in caso di contrasto tra genitori il giudice può intervenire adottando i provvedimenti più opportuni per la tutela dell’interesse del minore, anche limitando la libertà religiosa dei genitori. Tale posizione è a maggior ragione comprensibile alla luce dello statuto pedagogico della c.d. “ora di religione”, sempre più orientato non già all’adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, tanto da parlarsi di “ora delle religioni”.
Fonte: www.altalex.it
Federico Gravino
PAROLE CHIAVE
Insegnamento della religione cattolica, separazione personale tra coniugi, libertà religiosa del minore, esercizio della potestà genitoriale, affidamento condiviso, superiore interesse del minore