Numero 1/2023PASQUALE LILLO Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana
Numero 1/2023NICO SPUNTONI Recensione a Giuseppe Sciacca, Epikeion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93
Benedizioni pasquali nella scuola
Circolare n. 103 del 21 marzo 2023 – Istituto Comprensivo Statale “Padre Orazio Olivieri” di Pennabilli
Ordinanza n. 8 del 22 marzo 2023 del Comune di Pennabilli
Fonte: https://www.icpennabilli.edu.it/ - https://www.comune.pennabilli.rn.it/hh/index.php
Con la circolare n. 103 del 21 marzo 2023, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Orazio Olivieri” del Comune di Pennabilli ha disposto il divieto di svolgere il rito della benedizione pasquale all’interno degli edifici scolastici durante l’orario dedicato alle attività didattiche. Nello specifico, si è stabilito che il rito potesse celebrarsi «in accordo con l’officiante, terminate le lezioni, con la presenza di tutti coloro che vorranno partecipare» (Circolare n. 103 del 21 marzo 2023 dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Orazio Olivieri”).
La circolare scolastica non appare discostarsi dal principio enunciato nella nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1388 del 27 marzo 2017. In tale pronuncia, difatti, si è stabilito che il rito religioso delle benedizioni pasquali - rivolto all’incontro tra chi svolge il ministero pastorale e le famiglie o le altre comunità nei luoghi in cui queste risiedono - può legittimamente svolgersi all’interno delle istituzioni scolastiche purché celebrato nel rispetto di due principali condizioni: la funzione religiosa deve essere programmata al di fuori delle attività didattiche; la partecipazione deve essere facoltativa. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il rito religioso «per chi intende praticarlo, ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso» (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 dicembre 2016 – 27 marzo 2017, n. 1388).
Alla circolare scolastica, tuttavia, ha fatto seguito l’ordinanza del Sindaco del Comune di Pennabilli n. 8 del 22 marzo 2023 con cui si è, al contrario, ordinato alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Orazio Olivieri” di Pennabilli di «consentire ai sacerdoti il rito della Benedizione Pasquale all’interno di tutte le aule degli edifici scolastici di Pennabilli anche durante l’orario dedicato allo svolgimento dell’attività didattica nel rispetto dei portatori di diverse culture religiose ai quali deve essere consentito l’allontanamento momentaneo» (Ordinanza n. 8 del 22 marzo 2023 del Comune di Pennabilli).
L’osservanza del dettato costituzionale e «il rispetto della religione cattolica nelle sue tradizionali manifestazioni» sono le ragioni poste a fondamento del disposto obbligo di celebrare il rito pasquale nella scuola primaria di Pennabilli anche durante l’orario scolastico. L’ordinanza sindacale, difatti, richiama sia l’art. 7 della Costituzione sia l’art. 9, comma 2, dell’Accordo di Villa Madama.
È evidente che il provvedimento del Sindaco del Comune di Pennabilli - intervenendo in ordine alla regolamentazione di iniziative complementari e/o attività integrative scolastiche aventi un nesso con la religione - si colloca nell’ambito del complesso rapporto tra la libertà di educazione e la tutela delle identità soggettive, espressione di una specifica appartenenza religiosa, all’interno della scuola.
In conseguenza di ciò, la decisione del Sindaco solleva evidenti perplessità per almeno due ordini di ragioni.
In primo luogo, l’ordinanza non appare rispondere ai requisiti di contingibilità ed urgenza che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), legittimano l’esercizio del potere di ordinanza del Sindaco nei soli casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale e/o al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
In secondo luogo, non meno foriera di dubbi - non soltanto interpretativi - è la dichiarata inefficacia giuridica del provvedimento adottato dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Orazio Olivieri”. La gerarchia delle fonti del diritto italiano - si specifica nell’ordinanza del Sindaco - non consentirebbe ad una circolare scolastica di incidere negativamente sui valori culturali costituzionalmente protetti dall’ordinamento giuridico italiano.
Eppure la decisione della dirigente non sembra differire da quell’insieme di buone pratiche che, volte ad individuare possibili soluzioni alle questioni di tutela delle identità specifiche nella scuola pubblica laica, sono di fatto espressione dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.
Autonomia che, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si concretizza nella definizione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni in una prospettiva di tutela e valorizzazione delle diversità, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema.
Caterina Gagliardi
PAROLE CHIAVE
Libertà religiosa, benedizioni pasquali, autonomia scolastica, ordinanza sindacale, pluralismo religioso, inclusione sociale