Numero 1/2020Giurisprudenza e legislazione civile
Numero 1/2012DOMENICO BILOTTI Indagine funzionale sui ministri di culto nell’ordinamento italiano. Alla prova della legislazione vigente e delle Intese già approvate
RIASSUNTO
Con l’ordinanza n. 7893, depositata il 17 aprile 2020, la Corte di cassazione ha affermato che il diritto di propaganda di cui all’art. 19 Cost. deve essere riconosciuto alle convinzioni filosofiche non confessionali “al pari e nella stessa misura” di quelle teiste. Tale assunto potrebbe apparire lapalissiano, visto che a partire dalla sentenza n. 117 del 1979 la Corte costituzionale aveva espressamente ricondotto la tutela del pensiero non religioso nell’ambito dell’art. 19 della Costituzione, ma appare meno ovvio alla luce dei molteplici profili ancora inattuati del diritto di libertà religiosa nei confronti dei non credenti e alla luce dei precedenti gradi di giudizio relativi alla vicenda in esame. La pronuncia viene inquadrata nel contesto giurisprudenziale nazionale ed europeo; vengono inoltre poste in luce alcune criticità, inerenti alla tutela penale del sentimento religioso, che minano la solidità della pronuncia.
PAROLE CHIAVE
Diritto di propaganda dell’ateismo, Parità di trattamento tra tutte le forme di religiosità, Concetto di discriminazione