Numero 2/2021Giurisprudenza e legislazione internazionale
Numero 2/2021Giurisprudenza e legislazione civile
RIASSUNTO
Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite di Cassazione ritengono infondato il ricorso proposto dal magistrato per l’annullamento del provvedimento con il quale la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura lo ha dichiarato responsabile degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, lett. a) e l), e inflitto la sanzione disciplinare della censura. I supremi giudici ritengono, infatti, che il provvedimento con cui il giudice ricorrente ha negato in prima istanza l’autorizzazione ad una detenuta domiciliare a recarsi in ospedale per esercitare il proprio personalissimo diritto di interrompere la gravidanza, risulta illegittimo e privo di motivazione in quanto afferma l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta. Nel contempo, non assume rilevanza disciplinare la circostanza per cui, in seguito alla reiterazione dell’istanza da parte della detenuta, il magistrato di sorveglianza abbia rimesso gli atti al Presidente di sezione e chiesto di astenersi dall’emissione del richiesto provvedimento per ragioni di coscienza. In tal caso il comportamento del magistrato, sebbene si fondi su una impropria evocazione dell’obiezione di coscienza, viene qualificata come astensione accolta dal Capo dell’Ufficio.
PAROLE CHIAVE
Obiezione di coscienza, Interruzione volontaria della gravidanza, Funzione giurisdizionale, Astensione, Illecito disciplinare