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RIASSUNTO
Il tema della indagine previa al processo penale canonico interseca la problematica relativa alle garanzie da accordare all’indagato, in rapporto ai parametri del c.d. “giusto processo”, in una accezione più lata e comprendente anche la fase procedimentale. L’esigenza di un’attività inquisitoria efficiente e riservata, funzionale a non mettere in pericolo il buon nome dell’indagato, si scontra, nel segmento investigativo, con la parimenti rilevante necessità di assicurare a quest’ultimo i presidi tecnici minimi al fine di tutelare il suo effettivo diritto di difesa. Tali presidi si sostanziano nella possibilità di avere una interlocuzione con l’autorità procedente, di conoscere gli addebiti a suo carico, di essere assistito da un avvocato di fiducia, nonché di poter produrre – anche attraverso l’ausilio tecnico del medesimo difensore – un’attività probatoria a discarico, attraverso contributi che potrebbero essere idonei a definire l’indagine senza dover sfociare nel processo giudiziale o amministrativo. Da questo punto di vista, la riforma del diritto penale canonico del 2021 non sembra aver apportato significative correzioni, eccezion fatta per l’esplicitazione del principio della presunzione di innocenza, tradendo ancora uno stato di arretratezza rispetto ai moderni ordinamenti giuridici secolari. In modo particolare, tale deficit si concretizza in un rapporto asimmetrico dell’indagato con l’Ordinario o con il soggetto che conduce le indagini e in una frequente deviazione della investigatio prævia che, dalla sua sede naturale di procedimento volto a verificare la fondatezza della notitia criminis, spesso travalica in un anticipo di istruttoria, priva, però, del contraddittorio tra le parti, con evidenti compressioni dei diritti dell’indagato. Gli interventi correttivi a disposizione del canonista potrebbero direzionarsi secondo due strade: recuperare le potenzialità sinodali intrinseche del diritto canonico, rendendo l’indagine un contesto in cui, pur preservandone i crismi di efficienza giuridica, possa trovare spazio una corresponsabilità dialogica dei soggetti, al fine di pervenire all’accertamento razionale dei fatti; aprirsi a interscambi con gli ordinamenti secolari, mutuandone alcuni istituti idonei a profilare dei presidi tecnici nei confronti dell’indagato individuando, proprio nelle garanzie giuridicamente codificate, il punto cruciale di recupero dei suoi diritti, di parte e di persona.
PAROLE CHIAVE
Indagine previa; giusto processo; garanzie; diritto di difesa; presunzione di innocenza; sinodalità