Cassazione civile, sez. VI – 02/12/2022, n. 35526
Con l’ordinanza n. 35526 del 02/12/2022, la Cassazione civile, Sez. VI, è tornata a pronunciarsi sul riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi dello straniero.
Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina cinese aderente alla “Chiesa Evangelica”, censurava la sentenza n. 2051/2021 con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato l’ordinanza di rigetto della protezione internazionale da parte del Tribunale locale.
In particolare, oggetto di doglianza risultava essere la mancanza di un concreto e puntuale accertamento svolto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, da effettuarsi tramite la ricerca di informazioni sul trattamento riservato al gruppo religioso di appartenenza della ricorrente nel suo Paese d’origine.
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che rigettava la domanda proposta dalla ricorrente escludendo radicalmente la possibilità che i limiti alla libertà religiosa previsti dall’ordinamento cinese potessero essere privi di giustificazione, ribadendo un principio di diritto già stabilito nella sentenza del 17 novembre 2021, n. 35102, per cui «in tema di status di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero […] il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del paese d’origine, circa il rispetto dei limiti “interni” alla libertà religiosa che emergono dall’art. 19 Cost. e dell’art. 9 p. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini». Tale interpretazione è stata, peraltro, ribadita con l’ordinanza del 4 gennaio 2023, n. 123, con cui la Corte di Cassazione ha nuovamente ricordato che il giudice di merito deve operare un accertamento concreto in ordine all’esistenza di un’effettiva condotta persecutoria nel Paese d’origine.
L’ordinanza in commento si inserisce nell’ambito dell’azione nomofilattica della Corte di Cassazione volta a garantire la libertà religiosa degli individui attraverso il rispetto dei parametri enucleati dalla stessa, utili a guidare l’accertamento dei giudici di merito sulle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi. Invero, tali decisioni mirano a contrastare l’andamento piuttosto oscillante della giurisprudenza di merito, imputabile all’esistenza di una sorta di grey zone tra la categoria della discriminazione – che non sempre raggiunge quel livello di intensità tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato – e quella della persecuzione religiosa.
Viene, quindi, a censurarsi la mancanza di un’effettiva e concreta indagine da parte del giudice di merito in relazione all’esistenza, nell’ordinamento del Paese d’origine, di limiti alla libertà religiosa che siano necessari e proporzionati rispetto al perseguimento di fini legittimi.
Per tale motivo, il giudice di merito non potrà limitarsi a considerazioni meramente astratte in ordine all’esistenza di profili persecutori in relazione alla libertà religiosa del richiedente asilo, della specie di quelle elaborate in merito all’ordinamento cinese, in cui l’esistenza di iniziative persecutorie viene esclusa semplicemente perché la repressione del pluralismo religioso in Cina viene dissimulata con affermazioni garantistiche di facciata2. Egli dovrà, invece, superare il dato meramente astratto rappresentato dalla littera legis per immergersi in un accertamento della relativa applicazione concreta nel Paese d’origine dell’istante.
Pertanto, è da accogliere positivamente la direzione garantista e sostanziale verso cui la Cassazione sta esplicando la sua funzione nomofilattica, auspicabilmente modellando l’interpretazione giurisprudenziale verso esegesi maggiormente rispettose dei diritti dell’uomo.
Brigitta Marieclaire Catalano