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RIASSUNTO
Grecia
In Grecia, come sappiamo, ex art. 3 comma 1 Cost. la religione dominante (“prevailing religion”) è quella ortodossa; tutte le confessioni religiose hanno il diritto di fondare le proprie scuole, e, ex art. 16 comma 2 Cost., l'istruzione è una missione dello Stato che, tra le altre cose, include lo sviluppo della “coscienza religiosa” degli studenti. Nelle scuole primarie e secondarie, i corsi di educazione religiosa sono obbligatori e devono essere tenuti rispettivamente da insegnanti regolari e da teologi; il contenuto riguarda la dottrina e la pratica cristiana ortodossa.
Il Consiglio di Stato (https://www.adjustice.gr) ha respinto, l’11 settembre 2023, con la sentenza n. 1534/6/2023, il ricorso presentato dall’Unione degli Atei (https://union.atheia.gr) contro il decreto del Ministero per l’educazione e gli affari religiosi (http://www.minedu.gov.gr/) n. 106646/GDA/2022, che modificava il decreto ministeriale n. 79942/GD4/2019 (“Iscrizioni, trasferimenti, frequenza e questioni di organizzazione nelle scuole secondarie”) inserendo all’art. 25 la possibilità d’esenzione per gli studenti non cristiani ortodossi dal corso di educazione religiosa ortodossa: “3) Religione a) Gli studenti non cristiani ortodossi possono, se lo desiderano, essere esentati dall'obbligo di frequentare il corso di Scienze Religiose, presentando apposita domanda al Direttore dell’unità scolastica in cui si dichiara: “Motivi di coscienza religiosa non consentono (a me o a mio figlio) la partecipazione al corso di Scienze Religiose”. La domanda è sottoscritta dallo stesso studente, se maggiorenne, o da entrambi i genitori/tutori, se minorenne. Solo nel caso in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da un solo genitore è sufficiente la firma del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
- b) […] Agli studenti esentati dal corso di Studi religiosi non è consentito spostarsi all'interno o all'esterno dell'unità scolastica o assentarsi senza giustificazione. Il Preside, in collaborazione con l’Ordine degli insegnanti […] decide caso per caso le modalità di impiego obbligatorio degli studenti esentati, redigendo apposito atto […]
- c) L’esonero decorre dall'inizio delle lezioni, riguarda l'intero anno scolastico ed è rinnovabile per ogni anno scolastico successivo con la stessa modalità. […]
- d) Gli studenti esonerati dal corso di Scienze Religiose sono esentati anche dalla preghiera e dalla frequenza in chiesa, purché lo abbiano dichiarato nella domanda di esonero dal corso di Scienze Religiose. Durante la preghiera e il servizio religioso rimangono a scuola […]”.
Questa sentenza è importante poiché conferma l’orientamento del Consiglio di Stato in questa materia: nonostante il Garante per la Privacy (www.dpa.gr), infatti, avesse espresso al riguardo della proposta di riforma del decreto 79942/GD4/2019 il parere (n. 2/2022) che fosse incostituzionale limitare la possibilità d’esenzione dai corsi di religione ai soli studenti non cristiani ortodossi, mentre tale opzione avrebbe dovuto invece venir offerta a tutti gli studenti, il Consiglio di Stato, con orientamento costante, nuovamente confermato nella sentenza in esame, ha più volte sottolineato (sentenze nn. 559/2014, 660/2018, 926/2018, 1749/2019 e 1750/2019) che l’esonero dai corsi di religione ortodossa può essere concesso solo agli atei ed agli studenti appartenenti ad altre religioni, mentre non può essere dato a quelli cristiano-ortodossi, per i quali la Costituzione e la legge 1566/1985 prevedono l’obbligatorietà dei corsi di religione ortodossa.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, ritiene perfettamente legittima la procedura prevista per la domanda d’esonero da parte degli studenti (o loro genitori) non ortodossi, poiché essa non è soggetta ad alcuna autorizzazione, approvazione, verifica di religione, né controllo di attendibilità, e parimenti la formula con il riferimento a ragioni di coscienza religiosa non costituisce giustificazione, né rivela specifiche convinzioni religiose, ma costituisce un’esplicitazione del fondamento giuridico su cui si fonda la domanda di esenzione, ossia disposizioni della Costituzione greca e della CEDU sulla libertà religiosa.
Stefano Testa Bappenheim
PAROLE CHIAVE
Grecia, Insegnamento religione, libertà religiosa, ortodossi