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Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia
Con Rescriptum ex audientia SS.mi del 28 agosto 2023, sono state adottate le Norme proprie dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Eretto l’11 luglio 2019 con la Bolla Christo Salvatori (AAS, 111, 2019, pp. 121-122), a seguito di richiesta del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica ucraina e con parere positivo dei Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, l’Esarcato Apostolico offre una specifica cura pastorale per i numerosi fedeli di rito bizantino presenti in Italia, numero in continua crescita anche a seguito delle vicende belliche di invasione del territorio ucraino. L’Esarcato ha sede presso la parrocchia dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini in Roma. Nell’ottobre 2020, terminato l’ufficio dell’Amministratore Apostolico sede vacante dell’Esarcato, è stato nominato dal Santo Padre il primo Esarca apostolico. Il Rescriptum ex audientia SS.mi stabilisce adesso specifiche disposizioni in favore dell’Esarcato.
L’Esarcato viene definito una porzione del Popolo di Dio formato dai fedeli ascritti alla Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina, con domicilio o quasi domicilio in Italia e retta dall’Esarca, il quale è membro di diritto della Conferenza Episcopale Italiana e deve mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle Diocesi e delle Eparchie italiane in cui l’Esarcato è presente. L’Esarcato resta comunque legato alla Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, dalla quale è una circoscrizione ecclesiastica fuori del territorio della Chiesa sui iuris stessa.
Al fine di erigere parrocchie personali l’Esarca deve acquisire il parere dei Vescovi del luogo interessati e informare il Dicastero per le Chiese Orientali. I chierici dell’Esarcato sono tenuti a coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi o della Eparchia nel cui territorio svolgono il loro ministero, così che tra i chierici dell’Esarcato e quelli diocesani si eserciti il ministero in mutuo aiuto pastorale. In caso di servizio pastorale o presenza per motivi di studio in Italia di presbiteri ascritti alla Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina, sarà necessario prevedere a specifiche convenzioni, secondo i modelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, tra i rispettivi Gerarchi e l’Esarca e, se sottoscritte con un Vescovo diocesano o eparchiale, occorrerà il nulla osta dell’Esarca. L’Esarca, con la licenza del Dicastero per le Chiese Orientali, può anche erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.
Il numero dei fedeli dell’Esarcato è di circa 80.000, organizzato in oltre 170 comunità suddivise in 5 distretti pastorali: Roma, Napoli, Milano, Venezia, Firenze-Bologna. Nel dicembre 2021 è stata istituita a Novara la prima parrocchia dell'Esarcato apostolico. Il 31 luglio 2022 è stata eretta anche la parrocchia personale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco in Roma. Per le altre comunità, a norma del can. 677 §1 del CCEO, l’Esarca apostolico ha concesso a tutti i sacerdoti non-parroci, ai quali sia stata legittimamente affidata la cura pastorale di comunità dell’Esarcato Apostolico, laddove quindi temporaneamente non sono state ancora erette canonicamente le parrocchie dell’Esarcato Apostolico, la licenza di amministrare i sacramenti dell’iniziazione cristiana presso le rispettive comunità. L’amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione viene celebrata secondo la normativa vigente della Chiesa Cattolica, secondo le prescrizioni dei libri liturgici della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e in conformità alle disposizioni stabilite per l’Esarcato. Circa l’amministrazione del Sacramento del Matrimonio, la cui celebrazione si svolge secondo le prescrizioni dei libri liturgici della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, è stato stabilito che avvenga, a norma del diritto canonico vigente, delle disposizioni della CEI e dell’Esarcato, da parte dei parroci e vicari parrocchiali legittimamente nominati per la cura pastorale dei fedeli dell’Esarcato; laddove, invece, le comunità fossero affidate temporaneamente a presbiteri non-parroci, sarà necessario richiede la facoltà da parte dell’Esarca Apostolico per amministrare il matrimonio e gli stessi dovranno essere registrati nell’apposito registro presso la Curia dell’Esarcato Apostolico a Roma. A norma del can. 828 § 1 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium sono, infatti, validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni. Il § 2 del canone specifica che il rito del matrimonio si ritiene sacro con l’intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice.
Nel novembre 2021 è stato istituito anche il Tribunale ecclesiastico dell'Esarcato quale organismo giudiziario di prima istanza per i fedeli dell’Esarcato Apostolico con competenza, su tutto il territorio nazionale, per le cause che hanno ad oggetto la tutela dei diritti delle persone fisiche o l'accertamento della nullità del matrimonio dei fedeli dell’Esarcato. Da parte della Segnatura Apostolica, è stato assegnato il Tribunale ecclesiastico di Bologna come Tribunale d’appello. In questo caso, trova applicazione la disciplina matrimoniale, sia sostanziale che processuale, sancita nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Oltre al processo matrimoniale ordinario, anche l’Esarca, qualora insignito dell’ordine episcopale, può pronunciare sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale al termine del processus brevior, introdotto da Francesco nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium con la Lettera ap. in forma di m.p. Mitis et misericors Iesus del 15 agosto 2015. Essendo stato approvato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ne consegue che anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale pronunciate da questo Tribunale ecclesiastico, che di fatto rientra nell’organizzazione dell’apparato giudiziario della Chiesa cattolica, nonché quelle pronunciate dall’Esarca, possono essere rese esecutive in Italia a norma dell’art. 8.2 dell’Accordo di Villa Madama (Cfr. P. Palumbo, Il caso delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dal tribunale dell’Esarcato Apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, in A. Fuccillo, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2022, p. 550 ss.).
Paolo Palumbo
Università Giustino Fortunato