NEWSITALIA Abolizione dei padrini e delle madrine: alcune riflessioni ‘a caldo’ a partire dal decreto del 1° luglio 2023 del Vescovo di Sulmona-Valva
NEWSCODEX IURIS CANONICI Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”
TAR Toscana, Sezione Quarta, Sentenza n. 792 del 28 luglio 2023 (Presidente: Eleonora Di Santo; estensore e relatore: Katiuscia Papi)
Con sentenza del 28 luglio 2023 il T.A.R. Toscana ha annullato i dinieghi del dirigente scolastico che si rifiutava di prendere atto della scelta della minore e della famiglia di non frequentare l’ora di religione adducendo che i termini per la scelta fossero scaduti, e ha condannato l’amministrazione scolastica alla rifusione delle spese di giudizio.
La vicenda è sorta nell’anno scolastico 2022/2023, ma riguardava l’iscrizione all’ultimo anno del ciclo scolastico elementare per la minore, che aveva nei quattro anni precedenti frequentato l’ora di religione cattolica: il 18 marzo 2023 i genitori comunicavano alla dirigente scolastica il proposito di avvalersi per l’anno successivo (2023/2024) dell’ora alternativa, cambiando dunque la scelta rispetto ai quattro anni precedenti.
La dirigente scolastica adduceva che fosse scaduto il termine per effettuare tale scelta (il 30 gennaio 2023) e con una e-mail respingeva la richiesta così motivando: “la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi, a meno che l’interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni on line”.
I genitori reiteravano la richiesta e cercavano, anche con l’intermediazione del proprio legale, di comporre la vicenda facendo presente che secondo la giurisprudenza in materia l’operato della scuola fosse patentemente illegittimo.
Di fronte alla pervicacia dell’amministrazione nel non voler prendere atto dell’illegittimità della sua azione - perdipiù con toni di risposta di questo tipo: “Gentile Avvocato, qui non è in questione la libertà di culto, che nulla ha a che vedere con l'insegnamento di religione. I ripensamenti sono certamente ammessi, ma nell'arco del ciclo di studio. I termini per la comunicazione erano ben conosciuti dalla Sua assistita. La Sua richiesta non può essere accolta” – non è rimasto altro che ricorrere alla giustizia amministrativa.
Il T.A.R. Toscana, in maniera piuttosto scontata, non ha potuto che prendere atto della illegittimità dell’operato della dirigente scolastica alla luce del recente pronunciamento in materia del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4634 del 2018 (su cui vedi in questa Rivista MARCO CROCE, Un overruling del Consiglio di Stato in materia di ora di religione?, n. 2/2018) che aveva chiaramente sancito l’ordinatorietà dei termini e il diritto di cambiare scelta in ogni momento, anche in corso di frequenza dell’ora di religione nell’anno stesso.
Il giudice amministrativo non ha dunque potute che ribadire che “l’insegnamento scolastico della religione cattolica incide fortemente sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto, come si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 4 comma 1 lettera ‘b’ D.P.R. 751/1985, lo stesso non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente confessionale ... Ne consegue che l’introduzione di limiti all’esercizio della suddetta scelta ... conduce necessariamente a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona umana”.
A fronte di ciò, i termini riguardanti queste scelte non possono che essere intesi come ordinatori: “ogni perimetrazione oggettiva o soggettiva, condizionamento, o limitazione temporale della facoltà di scelta, si tradurrebbe immancabilmente in una intollerabile compromissione della fondamentale libertà religiosa e personale dello studente. Conseguentemente, la scelta di avvalersi o meno dell’IRC ben potrà essere espressa, con effetti vincolanti per l’istituzione scolastica, non solo dopo la scadenza del termine per l’iscrizione al nuovo anno, ma (alla luce di una necessaria lettura costituzionalmente orientata della norma in esame) anche in corso d’anno”.
MARCO CROCE
PAROLE CHIAVE
Ora di religione, Scelta di non frequentarla oltre i termini previsti, Indisponibilità del diritto di libertà di coscienza, Interpretazione costituzionalmente orientata, Ordinatorietà dei termini